Troska biskupa diecezjalnego o utrzymanie duchowieństwa w ujęciu Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku

Autor

  • Dariusz Walencik Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie

Abstrakt

Nel can. 281 § 1 il legislatore ecclesiastico asserisce che i membri del clero adempienti un servizio nella Chiesa meritano una retribuzione. La Remuneratio costituisce uno degli elementi della sustentatio, cioè del mantenimento del clero. I membri del clero, secondo il can. 281 § 2, dovrebbero non solo ricevere una retribuzione per il lavoro svolto, ma aver anche assicurata l’assistenza sociale (assistentia socialis) in caso di malattia, invalidità o vecchiaia. I membri del clero incardinati in una Chiesa particolare sono a disposizione del vescovo diocesano incondizionatamente e a tempo indeterminato, dal momento che sono obbligati al servizio in tale Chiesa (cfr. CD 28). Invece il vescovo può disporre solo in modo limitato dei sacerdoti adempienti un servizio nella Chiesa particolare, ma in essa non incardinati. La differente misura della disponibilità costituisce la base della diversa posizione del sacerdote nel presbiterio della Chiesa particolare. Questo influisce nella realizzazione, da parte del vescovo diocesano, dell’obbligo della cura particolare nei confronti del clero a lui soggetto (cfr. can. 384), dal momento che, in conformità alla struttura del presbiterio, tale obbligo si estende nella sua pienezza soltanto al clero formante il nucleo del presbiterio, cioè incardinato nella diocesi.
Inoltre nel can. 1274 CDC il legislatore ecclesiastico impone al vescovo diocesano l’obbligo facoltativo di erigere un fondo retribuzioni, con lo scopo di raccogliere i beni e le offerte destinati al mantenimento del clero in servizio per il bene della diocesi, ed anche un fondo sociale in grado di garantire in modo sufficiente
l’assicurazione sociale ai membri del clero nei luoghi dove non è stata ancora organizzata un’appropriata assicurazione sociale per il clero. Nel caso in cui una diocesi, per motivi economici, non sia in grado di assolvere a quest’obbligo, la cura dell’assicurazione sociale del clero ricade sulla Conferenza Episcopale. Le offerte dei fedeli, che in questo modo adempiono all’obbligo di venire incontro alle necessità della Chiesa (cfr. can. 222 § 1), costituiscono uno dei mezzi materiali destinati alla realizzazione degli scopi del fondo retribuzioni e del fondo sociale.
Tłum. Maria Adelaide Mongini

Pobrania

Opublikowane

2023-10-05

Jak cytować

Walencik, D. (2023). Troska biskupa diecezjalnego o utrzymanie duchowieństwa w ujęciu Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 38(2), 367–379. Pobrano z https://trrest.vot.pl/ojsus/index.php/ssht/article/view/17031

Numer

Dział

Artykuły naukowe